| Art. 21 L. 56/87 |
È dovuta una contribuzione
ridotta rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti La contribuzione a carico del datore di lavoro è differenziata a seconda che sia dovuta o meno l'assicurazione INAIL (L. 5.070 settimanali nel primo caso e L. 4.890 settimanali nel secondo caso) I benefici contributi proseguono per l'anno successivo alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato Gli apprendisti portatori di handicap sono inclusi nel calcolo della quota di assunzioni obbligatorie a carico dell'impresa Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei dipendenti occupati ai fini dell'applicazione di altri istituti legali o contrattuali subordinati ad una determinata dimensione aziendale |
| Art. 11 D.Lgs. 446/97 |
Gli oneri contributivi e retributivi sostenuti dall'azienda per il personale con qualifica di apprendista non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRAP |
| Art. 16 L. 196/97 |
Ai contratti di
apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della L.
196/97, le relative agevolazioni contributive sono subordinate alla partecipazione
degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro e formalmente indirizzate alle aziende da parte della
Regione In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore |
| Art.3 D.M. 28-2-2000 |
Le agevolazioni previste dalla L. 196/97 (art. 16 comma 3) sono determinate sulla base di un apposito piano di sperimentazione predisposto dalla Regione, d'intesa con il Ministero del lavoro e le parti sociali |