Il rapporto di tirocinio o apprendistato è "uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale il datore di lavoro ha il dovere di impartire o fare impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze l’insegnamento necessario a conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’attività nell’impresa medesima".
La causa del contratto di apprendistato consiste non solo nello scambio tra lavoro e retribuzione (come avviene nel normale rapporto di lavoro), ma anche (e soprattutto) nello scambio tra attività lavorativa e formazione professionale che si attua attraverso l’addestramento pratico e l’insegnamento complementare.
Al riguardo la legge prevede che il compimento della formazione debba svolgersi mediante affianco all'apprendista di un tutor, la cui attività ha lo scopo di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
Il tutor, al termine dell'apprendistato, esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.
La disciplina del contratto di apprendistato prevede che:
— il contratto di apprendistato può essere concluso da ogni tipo di impresa di qualsiasi settore produttivo; il numero di apprendisti che l’imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il numero dei lavoratori dipendenti;
— l’instaurazione del rapporto è subordinata ad una preventiva autorizzazione (numerica) del servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro;
— l’assunzione degli apprendisti deve essere preceduta da un accertamento sanitario della idoneità psico-fisica al tipo di lavoro da svolgere; è esteso anche ai lavoratori-apprendisti il meccanismo dell’assunzione diretta, con obbligo di comunicazione, entro 30 giorni, dei dati dell’apprendista e del tutor all’amministrazione competente;
— l’età richiesta per l’apprendista va dai 16 ai 24 anni (limiti di età introdotti dalla L. 196/97) elevabili a 26 nelle zone depresse di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93; nel settore artigiano, tuttavia, i contratti collettivi possono, per quanto riguarda le attività ad alto contenuto professionale, elevare i limiti di età fino al 29° anno. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap, i predetti limiti sono elevati di due anni;
— l’apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali e comunque non inferiore a 18 mesi o superiore a 4 anni;
— l’apprendista non può svolgere lavori troppo gravosi, nè può essere adibito a lavori estranei alla specialità professionale per cui è stato assunto. Egli, inoltre, non può eseguire la prestazione lavorativa fra le ore 22 e le 6 (art. 10 L. 25/55);
— le ferie non possono essere inferiori a 20 giorni;
— la retribuzione dell’apprendista non può essere a cottimo.
Salvo che il rapporto di apprendistato abbia termine prima del compimento del periodo massimo consentito dalla legge (per recesso dell’apprendista, per riconoscimento anticipato della qualificazione o per recesso del datore ai sensi della L. 604/66), la trasformazione del rapporto speciale di apprendistato in rapporto normale di lavoro costituisce la sua naturale evoluzione.
Tale trasformazione può avvenire:
— per effetto del giudizio positivo di idoneità al compimento del tirocinio. Al termine di esso, infatti, il lavoratore deve essere sottoposto ad una prova di idoneità secondo le modalità fissate nei contratti collettivi o determinate, in mancanza, dalla Direzione provinciale del lavoro;
— per il mantenimento in servizio del dipendente oltre il periodo massimo di apprendistato;
— per l’attribuzione della qualifica da parte del datore di lavoro in modo esplicito o implicito mediante, cioè, il conferimento effettivo delle mansioni che competono al lavoratore qualificato o specializzato.
L’anzianità di servizio decorre sempre dall’inizio del periodo di apprendistato.
Le agevolazioni contributive connesse ai contratti di apprendistato stipulati dopo il 19-7-1998 non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all’azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e proposte formalmente all’impresa da parte dell’amministrazione pubblica competente (Regione). Tali attività formative devono riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, la sicurezza, l’organizzazione di lavoro; l’impegno formativo dell’apprendista dovrà essere normalmente pari a 120 ore medie annue (art. 16 L. 196/97).