Il rapporto di tirocinio o apprendistato è "uno speciale rapporto
di lavoro, in forza del quale il datore di lavoro ha il dovere di impartire o fare
impartire, nella sua impresa, allapprendista assunto alle sue dipendenze
linsegnamento necessario a conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore
qualificato, utilizzandone lattività nellimpresa medesima".
La causa del contratto di apprendistato consiste non solo nello scambio tra lavoro e
retribuzione (come avviene nel normale rapporto di lavoro), ma anche (e soprattutto)
nello scambio tra attività lavorativa e formazione professionale che si attua
attraverso laddestramento pratico e linsegnamento complementare.
Al riguardo la legge prevede che il compimento della formazione debba svolgersi mediante
affianco all'apprendista di un tutor, la cui attività ha lo scopo di trasmettere
all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di
favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione
sul luogo di lavoro.
Il tutor, al termine dell'apprendistato, esprime le proprie valutazioni sulle
competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di
lavoro.
La disciplina del contratto di apprendistato prevede che:
il contratto di apprendistato può essere concluso da ogni tipo di impresa di
qualsiasi settore produttivo; il numero di apprendisti che limprenditore ha facoltà
di occupare nella propria azienda non può superare il numero dei lavoratori dipendenti;
linstaurazione del rapporto è subordinata ad una preventiva autorizzazione
(numerica) del servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro;
lassunzione degli apprendisti deve essere preceduta da un accertamento
sanitario della idoneità psico-fisica al tipo di lavoro da svolgere; è esteso
anche ai lavoratori-apprendisti il meccanismo dellassunzione diretta, con
obbligo di comunicazione, entro 30 giorni, dei dati
dellapprendista e del tutor allamministrazione competente;
letà richiesta per lapprendista va dai 16 ai
24 anni (limiti di età introdotti dalla L. 196/97) elevabili a 26 nelle
zone depresse di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93; nel
settore artigiano, tuttavia, i contratti collettivi possono, per quanto riguarda le
attività ad alto contenuto professionale, elevare i limiti di età fino al 29°
anno. Qualora lapprendista sia portatore di handicap, i predetti limiti
sono elevati di due anni;
lapprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per
categorie professionali dai contratti collettivi nazionali e comunque non inferiore a
18 mesi o superiore a 4 anni;
lapprendista non può svolgere lavori troppo gravosi, nè può
essere adibito a lavori estranei alla specialità professionale per cui è stato assunto.
Egli, inoltre, non può eseguire la prestazione lavorativa fra le
ore 22 e le 6 (art. 10 L. 25/55);
le ferie non possono essere inferiori a 20 giorni;
la retribuzione dellapprendista non può essere a cottimo.
Salvo che il rapporto di apprendistato abbia termine prima del compimento del
periodo massimo consentito dalla legge (per recesso dellapprendista, per
riconoscimento anticipato della qualificazione o per recesso del datore ai sensi della L.
604/66), la trasformazione del rapporto speciale di apprendistato in rapporto normale di
lavoro costituisce la sua naturale evoluzione.
Tale trasformazione può avvenire:
per effetto del giudizio positivo di idoneità al compimento del tirocinio.
Al termine di esso, infatti, il lavoratore deve essere sottoposto ad una prova di
idoneità secondo le modalità fissate nei contratti collettivi o determinate, in
mancanza, dalla Direzione provinciale del lavoro;
per il mantenimento in servizio del dipendente oltre il periodo massimo di
apprendistato;
per lattribuzione della qualifica da parte del datore di lavoro in
modo esplicito o implicito mediante, cioè, il conferimento effettivo delle mansioni che
competono al lavoratore qualificato o specializzato.
Lanzianità di servizio decorre sempre dallinizio del periodo di
apprendistato.
Le agevolazioni contributive connesse ai contratti di
apprendistato stipulati dopo il 19-7-1998 non trovano applicazione nel caso di mancata
partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna allazienda
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e proposte formalmente
allimpresa da parte dellamministrazione pubblica competente (Regione). Tali
attività formative devono riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, la
sicurezza, lorganizzazione di lavoro; limpegno formativo dellapprendista
dovrà essere normalmente pari a 120 ore medie annue (art. 16 L. 196/97).